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Telecamere di videosorveglianza in area condominiale o sul posto di lavoro: ammissibilità o interferenza illecita nella vita privata?!

Carmine Milo No Comments

In ambito condominiale, l’installazione di un impianto di videosorveglianza, da parte del singolo comproprietario all’interno dell’edificio condominiale, è ammissibile, a condizione che non comprometta i diritti degli altri condomini.

Il Garante in materia di videosorveglianza ha individuato, innanzitutto, una serie di prescrizioni da rispettare, chiarendo che l’installazione delle telecamere, ad iniziativa di singoli condomini all’interno di edifici condominiali, è consentita solo se l’angolo di ripresa investe spazi esclusivamente pertinenti alla proprietà del condomino installatore: si pensi, a titolo esemplificativo, allo spazio di accesso alla propria abitazione. Ne consegue, pertanto, il divieto di qualsiasi registrazione atta a riprodurre le aree comuni (cortili, pianerottoli, corridoi, scale, garage comuni) o quelle afferenti all’alloggio degli altri condomini.

L’Authority, in secondo luogo, per legittimare la videosorveglianza, ha richiesto la c.d. valutazione di proporzionalità, nel senso che la scelta delle telecamere — rispetto ad altre misure già adottate o adottabili dai comproprietari (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici) — deve costituire la soluzione più idonea a garantire la sicurezza dei condomini.

Di recente, la Suprema Corte è intervenuta sulla questione relativa alla sussistenza del reato di cui all’art. 615 bis c.p. — «interferenze illecite nella vita privata» — nel caso dell’effettuazione di riprese dell’area condominiale.

Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e, di conseguenza, la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (cfr. Cass. pen., sez. V, 30 maggio 2017,  n. 34151). Ne deriva, quindi, che la ripresa con una telecamera delle parti comuni non può in alcun modo ritenersi indebitamente invasiva della privacy dei condomini.

In ambito di sicurezza sul lavoro, gli ultimi aggiornamenti normativi hanno riconosciuto la possibilità per le aziende di installare ed utilizzare sistemi di videosorveglianza per finalità esclusivamente disciplinari.

Lo statuto dei lavoratori stabilisce che gli impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro possono essere impiegati per esigenze organizzative, produttive, nonché per la sicurezza del lavoro o per tutelare il patrimonio aziendale, purché, ad ogni modo, prima dell’installazione, ci sia un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. In mancanza di tale accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione — richiesto dal datore alla Direzione territoriale del lavoro nel caso che l’accordo non sia raggiunto — l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionabile.

Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali, i risultati delle videoriprese, effettuate per mezzo di telecamere installate dal datore di lavoro allo scopo di effettuare un controllo, all’interno del luogo di lavoro, a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei dipendenti, sono utilizzabili, ai fini probatori, nel processo penale nei confronti di un imputato che sia un dipendente dell’azienda.

Segnatamente, secondo la Suprema Corte di Cassazione — uniformatasi, tra l’altro, alla chiara posizione assunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui il datore, qualora intenda utilizzare strumenti di videosorveglianza, ha l’obbligo di informare i propri dipendenti — la videoregistrazione, in tal caso, non rappresenta una forma di “controllo a distanza” dell’attività dei lavoratori (vietata in assenza delle garanzie procedurali previste dalla statuto del lavoratori), ma un “controllo difensivo” rispetto al quale non sussiste un divieto probatorio (cfr. Cass. pen., sez. II, 30 novembre 2017, n. 4367).

Dott.ssa Jessica Carrano

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