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Tag Archives: Tenuità del fatto

Nessuna demolizione dell’abuso edilizio in caso di particolare tenuità del fatto

Carmine Milo No Comments

Con la sentenza n. 48248, depositata il 23 ottobre 2018, la Corte di Cassazione affronta per la prima volta l’inedito tema del rapporto tra la pronuncia di non punibilità per particolare entità del fatto e l’ordine del giudice penale di demolizione delle opere abusive, affermando l’incompatibilità di tale ordine con l’istituto dell’inoffensività del fatto.

Secondo la Suprema Corte, infatti, con riferimento al reato urbanistico – art. 44 D.p.r. n. 380/2011 – e al reato paesaggistico – art. 181 d.lgs. n. 42/2004 – il giudice che dichiari l’imputato non punibile ex articolo 131-bis del codice penale non può ordinare, rispettivamente, la demolizione delle opere abusive o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto non è configurabile il presupposto della sentenza di condanna, malgrado vi sia un accertamento di responsabilità dell’imputato.

Le ragioni poste a fondamento della decisione della Terza Sezione della Cassazione si pongono in perfetta continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale che individua la giustificazione giuridica della sanzione amministrativa ablatoria nell’accessività alla sentenza di condanna.
Di conseguenza, stante anche il tenore delle disposizioni che annettono inequivocabilmente la sanzione ablatoria alla pronuncia di una sentenza di condanna, è irrilevante l’accertamento della commissione dell’abuso paesaggistico o edilizio.

Allo stesso modo, l’ipotesi di estinzione per prescrizione del reato non consente al giudice di impartire l’ordine (amministrativo) di ripristino dello stato dei luoghi, che, invece, va revocato dal giudice dell’impugnazione, ferme restando le competenze dell’autorità amministrativa.

Nella ricostruzione operata in sentenza, quindi, benchè la sentenza di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto implichi un accertamento implicito di responsabilità, non si ritiene configurata la condanna ai fini e per l’applicazione degli ordini amministrativi accessori che, peraltro, il giudice penale impartisce con modalità concorrente con l’autorità amministrativa.

Sul punto, infine, appare opportuno rimarcare che l’incompatibilità con la pronuncia ex art. 131 bis c.p. non vuol dire che l’ordine di demolizione, in quanto tale, rimanga irrimediabilmente precluso dall’intervenuta pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, perché esso potrà ed anzi dovrà essere irrogato, ricorrendone i presupposti, dall’autorità amministrativa preposta.
Resta fermo, infatti, in ogni caso, l’autonomo potere-dovere in capo alla competente autorità amministrativa di procedere alla demolizione.

Si tratta di una pronuncia che è destinata ad avere rilevanti ricadute nella prassi giudiziaria, anche, e soprattutto, alla luce del fatto che le contravvenzioni edilizie e paesaggistiche sono sempre più frequentemente oggetto di decisioni di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Guida in stato di ebrezza: rifiuto dell’esame del sangue e particolare tenuità del fatto!

Carmine Milo No Comments

La previsione normativa contemplata nell’art. 186 del Codice della Strada mira a prevenire la pericolosità del soggetto che conduce un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche. La sanzionabilità della guida in stato di ebbrezza si determina in base alla quantità di alcool presente nel sangue del guidatore. In alcune ipotesi — quando la soglia di tasso alcolemico non oltrepassa il valore di 0,5 grammi per litro (g/l) — il trasgressore va incontro alla sola sanzione amministrativa. Negli altri casi, il codice della strada prevede una serie di casi ordinati in via gradata, ad ognuno dei quali fa corrispondere una pena sempre più severa, proporzionale al tasso alcolemico riportato dal conducente del veicolo.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 4943 del 1° febbraio 2018, ha riconosciuto all’automobilista la possibilità di opporre un esplicito dissenso all’esame del sangue qualora sia richiesto dalla polizia per l’accertamento del tasso alcolemico, escludendo la medesima possibilità in caso di richiesta di avanzata dal personale  sanitario.

Sul punto, occorre precisare, infatti, che, nel caso in cui il prelievo ematico sia compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso — in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato — esso non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili, con conseguente venir meno dell’obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Viceversa, nel caso in cui l’esecuzione del prelievo da parte del personale medico sia espressamente richiesta dalla polizia — al fine di acquisire la prova del reato nei confronti del soggetto già indiziato — il personale richiesto finisce per agire come una vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive della facoltà di farsi assistere da un legale.

Con la sentenza n. 24100 del 29 maggio 2018, la Suprema Corte — rinviando, tra l’altro, alla Corte di appello di Salerno — ha, altresì, sancito l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

Al riguardo, la Corte ha osservato che la pronuncia emessa dalla Corte di appello, conformandosi ai principi stabiliti dai Giudici di prime cure, si è limitata a descrivere la fattispecie legale astratta, senza offrire alcuna valutazione sulla particolare tenuità del fatto.

Nella ricostruzione motivazionale operata in sentenza, la Cassazione ha sottolineato, infatti, la necessità di un’analisi sulla condotta, sulle conseguenze del reato e sul grado della colpevolezza.

In definitiva, proprio alla luce della riconosciuta graduabilità del reato, in relazione al disvalore d’azione e di evento, nonché all’intensità della colpevolezza, trova, pertanto, giustificazione il recente istituto di cui all’art. 131 bis c.p., in relazione al quale è necessario il compimento di una valutazione relativa al fatto concreto e la verifica sul grado di offensività dell’illecito.

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