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Crisi coniugale? Le nuove frontiere in tema di separazione e divorzio.

Carmine Milo No Comments

Nell’ immaginario collettivo è ricorrente l’idea che separazione e divorzio esprimano lo stesso concetto e, il più delle volte, le profonde differenze tra l’una e l’altro si colgono solo quando, effettivamente, il proprio matrimonio è giunto, per dire comune, al capolinea.

In realtà, è opportuno sapere che la legge italiana non consente di sciogliere immediatamente il vincolo matrimoniale — e, quindi, di divorziare — ma richiede un periodo di transizione, che può portare ad una riconciliazione tra i coniugi o può condurre, trascorso un certo tempo, alla constatazione che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostruita”.

La separazione rappresenta, dunque, una fase obbligata e necessaria per poter, successivamente, accedere al divorzio.

Come ci si può separare? Giudiziale e Consensuale: due tipologie a confronto!

La separazione giudiziale implica l’instaurazione di una causa dinanzi al Tribunale. Si tratta di una tipologia di separazione che trova i suoi presupposti, oltre che nella mancanza di un accordo per procedere alla separazione consensuale, nella intollerabilità della convivenza, oppure nel verificarsi di fatti talmente rilevanti da poter arrecare grave danno all’educazione dei figli.

Il Tribunale competente — ovvero quello del luogo di ultima residenza dei coniugi o, in mancanza, del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio — già a seguito della prima udienza può dichiarare, seppur con sentenza non definitiva, l’immediata separazione. In tal modo, la decisione attinente agli aspetti controversi — quali la situazione reddituale o il mantenimento dei figli — sarà assunta in un secondo momento. Tale potere del Giudice concretizza, pertanto, una accelerazione procedurale, che consente ai coniugi di chiedere il divorzio anche prima dell’emissione della sentenza definitiva.

La scelta della tipologia della separazione giudiziale potrà trasformarsi in separazione consensuale anche qualora sia stato già avviato il giudizio, ipotesi non configurabile per la separazione consensuale.

Con la separazione consensuale — che non può mai essere trasformata nella separazione giudiziale — i due coniugi si accordano su tutti gli aspetti della separazione, definendo i propri interessi sia di natura personale che patrimoniale, tenendo sempre conto, tuttavia, degli interessi superiori dei figli.

L’accordo raggiunto deve, però, essere omologato dal Tribunale competente. In quella sede, il Giudice, infatti, dovrà verificare l’effettiva volontà di separarsi, alle condizioni pattuite nell’accordo.

Come si arriva all’accordo? La legge prevede diverse strade!

La soluzione tradizionale è quella di procedere alla separazione attraverso il deposito congiunto di un ricorso in Tribunale — anche tramite un unico legale — a cui seguirà un’udienza dinanzi al Presidente del Tribunale che, dopo aver tentato la conciliazione delle parti, omologherà l’accordo.

Tuttavia, il d.l 132/2014, convertito in L. 162/2014, ha introdotto nel nostro ordinamento la “negoziazione assistita dagli avvocati” e la “separazione davanti al sindaco”, con la finalità di incentivare le parti al raggiungimento di un accordo di separazione senza la necessità di coinvolgere il Giudice.

La negoziazione assistita dagli avvocati è consentita

  • in assenza di figli e, in tal caso, l’accordo dei coniugi, concluso con l’assistenza dei rispettivi legali, è solo valutato dal Procuratore della Repubblica che, se non riscontra alcuna irregolarità, rilascia nulla osta;
  • in presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o non autosufficienti, in caso di un accordo tra i coniugi che, per essere autorizzato dal Pubblico Ministero, deve rispondere agli interessi personali e patrimoniali della prole.

Il legale della parte, dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, trasmette copia autenticata con relative certificazioni, entro dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, per consentire l’espletamento di tutti gli adempimenti successivi, quali la trascrizione nei registri dello Stato civile e l’annotazione a margine del certificato di matrimonio.

La separazione dinanzi al Sindaco è un iter giuridico percorribile solo nel caso in cui la coppia non abbia figli ancora minorenni o, se maggiorenni, economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave.

L’opzione è praticabile solo se l’accordo raggiunto tra le parti non prevede alcun patto con cui si dispongano trasferimenti patrimoniali.

I coniugi compaiono direttamente — in tal caso, infatti, l’assistenza degli avvocati è facoltativa — dinanzi all’Ufficiale di stato civile del comune di residenza di almeno uno di loro, o presso il quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto, per concludere un accordo di separazione.

Il Sindaco, in qualità di Ufficiale dello stato civile, ricevute le dichiarazioni da ciascuno dei coniugi, farà sottoscrivere personalmente l’accordo al quale la legge riconosce valore di provvedimento giudiziale. Tuttavia, per garantire una maggiore riflessione dei coniugi sui risvolti della separazione, la normativa prevede un secondo incontro dinanzi al Sindaco, da effettuarsi entro trenta giorni dal primo, per l’approvazione definitiva dell’accordo. La non comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma e, quindi, all’inefficacia dell’accordo stesso. Se, invece, i coniugi compaiono, l’accordo sarà confermato e sarà retroattivo, nel senso che i coniugi verranno considerati come separati dal primo incontro davanti al Pubblico Ufficiale.

E per il divorzio?

Dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sulla separazione e della nuova legge sul divorzio — la n. 55 del 2015 — i coniugi possono divorziare dopo sei mesi dall’intervenuta separazione consensuale.

Nel caso in cui, invece, la separazione sia avvenuta per via giudiziale, il tempo che deve trascorrere tra la separazione e il divorzio è quello di un anno dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.

 

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