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Tag Archives: risarcimento del danno

Buche stradali: le novità della Cassazione per ottenere il risarcimento danni.

Carmine Milo No Comments

In tema di risarcimento del danno, in caso di sinistro causato da buche stradali, la giurisprudenza non è univoca, ma stabilisce principi talvolta favorevoli e altre volte contrari all’automobilista.

In termini generali, la normativa civilistica obbliga al risarcimento del danno colui che procura un danno ingiusto ad altri (art. 2043 c.c.) e statuisce la responsabilità oggettiva in capo al custode di una cosa o al relativo proprietario per i danni procurati dalla cosa stessa (art. 2051 c.c.).

Risarcimento non dovuto: modalità e condizioni.

L’esclusione della responsabilità per la cattiva manutenzione dell’asfalto si verifica in presenza di caso fortuito, quando, cioè, il danno sia procurato da un evento improvviso, imprevedibile, che non dipende dalla volontà o dalla colpa del proprietario della strada.

L’ordinamento richiede, altresì, la diligente condotta del danneggiato. Ne deriva, infatti, che non verrà corrisposto alcun risarcimento nel caso in cui l’automobilista dovesse finire in una buca a causa del suo comportamento imprudente o negligente.

Secondo specifiche casistiche, il risarcimento del danno richiesto dal danneggiato, nella maggior parte dei casi, viene negato:

  • in presenza di una buca di grosse dimensioni, di certo evitabile con maggiori probabilità da parte dell’automobilista;
  • qualora vi siano luce e visibilità sufficienti per accorgersi della buca;
  • se il danneggiato conosce la strada ed è consapevole della presenza di pericoli;
  • se la strada è in condizioni di palese dissesto: l’automobilista che sceglie di percorrere ugualmente tale via, lo farà a proprio rischio e pericolo;
  • se l’automobilista ha una guida veloce oppure è distratto.

In relazione a tale ultimo aspetto, però, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 28 luglio 2017, n. 18753) ha chiarito che il semplice accertamento dell’eccesso di velocità da parte dell’automobilista non esclude che questi possa aver diritto al risarcimento per la buca stradale se risulta che, anche tenendo un’andatura adeguata, questi avrebbe ugualmente subito il danno.

Risarcimento dovuto: le ultime sentenze sul punto.

Il risarcimento è dovuto quando la buca è nascosta e difficilmente percepibile. Ne consegue che, al momento del sinistro e con riferimento alle condizioni del manto stradale, non deve sussistere la concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo.

Il danneggiato, per ottenere il risarcimento, deve provare, altresì, possibilmente anche con materiale fotografico, l’esistenza di un effettivo dissesto del manto stradale. Dalla documentazione fotografica, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2017, n. 28665), deve emergere anche la data in cui la stessa è stata scattata altrimenti non può costituire una valida prova.

La custodia di una strada non è limitata alla sola carreggiata ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della strada. Ne deriva che l’amministrazione è responsabile del danno — anche in caso di violazione delle regole del codice della strada da parte del danneggiato — se risulta che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporsi all’urto da parte del mezzo ed evitare l’infortunio (v., ancora, Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2017, n. 18753).

In ogni caso, pur in presenza di una buca occulta e difficile da scorgere, sarà sempre necessario che il danneggiato rispetti le regole di prudenza e diligenza, a pena di riconoscimento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.. In tal caso, secondo una recente ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, spetta all’amministrazione dimostrare che il danneggiato non ha rispettato le regole di prudenza anche quando la buca è di grosse dimensioni e su una strada illuminata (Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2018, ord. n. 6034).

 

Depenalizzazione: le nuove frontiere sanzionatorie dopo la riforma del 2016

Carmine Milo No Comments

Nel gergo giuridico italiano, la depenalizzazione consiste nella trasformazione degli illeciti penali in illeciti amministrativi.

Agli occhi dell’opinione pubblica, i provvedimenti di depenalizzazione che investono alcune ipotesi di reato sono erroneamente associati ad un arretramento della giustizia o ad un allentamento della stretta sanzionatoria.

In verità, le ragioni che giustificano la “conversione” di alcune condotte penalmente sanzionate in illeciti amministrativi puniti in via pecuniaria rispondono alla necessità di alleggerire il carico di lavoro dei giudici penali, senza, tuttavia, rinunciare ad infliggere la giusta punizione a chi ha commesso un illecito non particolarmente grave.

Al nostro legislatore penale, però, non è apparso sufficiente dischiudere le porte della sanzione amministrativa ai reati minori.

Con il d.lgs n. 7 del 2016, infatti, si è spinto ben oltre, introducendo nel nostro ordinamento una particolare forma di depenalizzazione, che ha portato all’abolizione di alcuni reati, “declassatida illeciti penali a illeciti civili.

In particolare, il riferimento è agli “ex reati” di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), falsità in fogli firmati in bianco (486 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.), sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di altre cose avute per errore o per caso fortuito (art. 647 c.p.), danneggiamento c.d. “semplice” (art. 635, 1° comma, c.p.).

 Quali sono le conseguenze della depenalizzazione del 2016?

Il solo fatto che per questi illeciti non sia più previsto l’intervento del giudice penale non deve indurre a ritenere che colui che ingiuria, falsifica una scrittura privata, si appropria di cose comuni o danneggia l’automobile del vicino, resterà impunito.

Il legislatore, infatti, ha inteso punire gli autori di tali condotte attraverso un sistema sanzionatorio particolare, che, in Italia, non annovera precedenti e che colpisce, in modo esemplare, il patrimonio dell’individuo.

La riforma del 2016, oltre a prevedere una prima sanzione civile, consistente nella condanna al risarcimento del danno patito dalla vittima, disciplina una seconda sanzione pecuniaria, il cui importo deve essere versato nelle casse dello Stato.

L’ammontare della “pena pecuniaria” varia a seconda delle specifiche caratteristiche dell’illecito. Ad esempio, per l’ipotesi di ingiuria semplice, l’importo della sanzione può oscillare dai 100 agli 8.000 euro. Invece, nel caso in cui l’ingiuria “consista nell’attribuzione di un fatto determinato o venga commessa in presenza di più persone”, la sanzione può lievitare sensibilmente, raggiungendo addirittura l’importo massimo di 12.000 euro.

Pertanto, se si considera che per il “vecchio” reato di ingiuria la pena pecuniaria massima era di “soli” 516 euro — elevabile in alcuni casi a 1.032 euro — non si può reputare che il “nuovo” sistema, a fronte dell’abolizione dei suddetti reati, non abbia conseguito un buon compromesso sanzionatorio.

 Come procedere e a quale autorità rivolgersi nel caso di un reato depenalizzato?

La vittima di un fatto punito con sanzioni pecuniarie civili non dovrà più denunciare o querelare il colpevole alle forze di polizia o direttamente alla Procura della Repubblica.

Dal 2016, infatti, per ottenere il risarcimento dall’autore della condotta illecita, sarà necessario rivolgersi ad un avvocato e conferirgli mandato affinché intraprenda una causa di risarcimento del danno di natura extra contrattuale.

Il giudizio sarà, quindi, instaurato attraverso la notificazione, al convenuto, dell’atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace, se la causa ha un valore non superiore a 5.000 euro, o dinanzi al Tribunale, se il valore della causa è superiore a 5.000 euro.

Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno, essa si prescrive in cinque anni — trattandosi di illecito extracontrattuale — e, di conseguenza, la causa dovrà avere inizio entro questo termine.

Il giudice comminerà la sanzione solo all’esito dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla persona offesa.

È opportuno segnalare, inoltre, che, in assenza di un formale atto di citazione in giudizio, l’autore del fatto resterà impunito, perché — si badi — il magistrato non potrà irrogare la sanzione d’ufficio.

L’Autorità giudiziaria, in considerazione delle condizioni economiche del condannato, potrà, invece, accordare una rateizzazione della sanzione pecuniaria civile in soluzioni mensili, per un numero massimo di otto rate. Nel caso in cui anche un solo rateo non venga corrisposto nel termine fissato dal giudice, il condannato dovrà versare l’intero ammontare in un’unica soluzione.

 Decesso e trasmissione dell’obbligo agli eredi.

Nel caso di morte dell’autore dell’illecito, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi, ma si estingue.

E’ trasmissibile agli eredi, invece, l’obbligazione relativa al pagamento del risarcimento del danno, sempreché essi non abbiano formalmente rinunciato all’eredità.

 In definitiva …

I “vecchi” illeciti penali, oggi puniti con sanzioni civili, obbligano al risarcimento del danno verso il danneggiato e al pagamento della sanzione civile verso lo Stato.

È difficile immaginare i risvolti di tale riforma, a detta di alcuni “epocale”, ma sicuramente non si può negare che ad un alleggerimento del carico giudiziario in ambito penale corrisponderà un proporzionale appesantimento del lavoro dei tribunali civili, già oberati di lavoro e con tempistiche medie di definizione di processi che oscillano tra i cinque e i sette anni.

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