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La breve durata del matrimonio incide sull’assegno di mantenimento?

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Il giudizio relativo all’accertamento della spettanza dell’assegno divorzile, dopo il perfezionamento della fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, si articola in due fasi successive e distinte, sull’an e sul quantum debeatur, informate rispettivamente ai principi dell’autoresponsabilità e della solidarietà economica.

Nella prima fase — come costantemente rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità — il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso.

Nella seconda fase, invece, il giudice procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

In materia di divorzio, è saldo il principio giurisprudenziale per cui la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno previsto dalla Legge n. 898 del 1970, ma non anche — salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi — sul riconoscimento dell’assegno stesso, assolvendo quest’ultimo ad una finalità di tutela del coniuge economicamente più debole.

Nello specifico, la Suprema Corte, con la sentenza n. 15144 del 2018 — pronunciandosi sul ricorso mosso da un marito, convinto che la Corte d’Appello non avesse considerato la breve durata del suo matrimonio — ha ribadito che i giudici di secondo grado avevano correttamente accertato il diritto della moglie a ricevere l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge, vista la notevole sproporzione dei loro redditi.

Nella ricostruzione operata in sentenza, pertanto, la Cassazione — richiamando un precedente similare, relativo ad un vincolo matrimoniale di appena 15 mesi, rispetto al quale, tra l’altro, la moglie godeva anche di un proprio reddito, seppur inferiore a quello del marito — ha sancito che la breve durata del matrimonio (all’incirca un anno, nel caso di specie) non rappresenta un elemento capace di poter escludere il diritto all’assegno di mantenimento.

In definitiva, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che l’assegno al coniuge va commisurato al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che, in mancanza di prove, l’indice di tale tenore può essere costituito dall’attuale divario reddituale, e in generale, dalla diversa posizione economica dei coniugi.

Avv. Teresa Santamaria

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