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Reati in ambito condominiale: cosa fare quando il vicino diventa intollerabile?

Carmine Milo No Comments

Mantenere un rapporto civile e sereno con i propri vicini è impresa ardua, in modo particolare se le loro cattive abitudini o i loro comportamenti poco edificanti mettono a dura prova la reciproca convivenza.

Occorre evidenziare, però, la circostanza che molteplici usi sconvenienti o azioni inopportune compiute dal vicino possono superare la soglia della legalità, sconfinando nell’area “penalmente rilevante”.

Nei rapporti di vicinato — più specificamente in ambito condominiale — tra i reati maggiormente ricorrenti devono segnalarsi tre ipotesi di estremo interesse: il“disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” (art. 659 c.p.), il“getto pericoloso di cose” (art. 674 c.p.) e lo “stalking condominiale” (art. 612 bis c.p.).

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone…

Si tratta di un reato contravvenzionale con il quale il legislatore tutela l’ordine pubblico, inteso come tranquillità e quiete delle persone, sia nella collettività che nelle loro azioni individuali.

La condotta è posta in essere da chiunque produca emissioni sonore— rumori, schiamazzi, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche — che disturbino il riposo e le occupazione delle persone.

Per la configurazione del reato occorre che il rumore superi i limiti della “normale tollerabilità”, da accertare caso per caso in relazione alla percezione sensoriale delle persone ubicate nel luogo in cui le emissioni sonore si propagano.

Qualche caso pratico: uno sguardo alla giurisprudenza.

  • III Sez. sent. 53102/16 — Attività rumorosa svolta in ambito condominiale.

Chi svolge un’attività rumorosa in ambito condominiale, commette reato se la produzione di suoni è tale da turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (nel caso di specie, la questione riguarda rumori proveniente dall’impianto stereo utilizzato da due ragazzini).

  • Cass III Sez. sent. 48315/16 — Ascoltare musica all’alba.

La condotta della massaia che, in un quartiere altamente popolato, inizia le faccende domestiche di primissima mattina, mettendo la radio a volume altissimo ed impedendo così il riposo e lo svolgimento di qualsiasi attività quotidiana dei vicini, integra il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Getto pericoloso di cose…

È un reato contravvenzionale previsto dal nostro codice penale al fine di prevenire pericoli alle persone, derivanti dal getto o dal versamento di cose idonee ad offendere, imbrattare o molestare, nonché dall’emissione di gas, vapori o fumi.

Qualche caso pratico: uno sguardo alla giurisprudenza.

  • III Sez. sent. 45230/2014 — Scarsa pulizia degli animali domestici.

Commette il reato il soggetto che non provvede in maniera adeguata e costante alla pulizia dei recinti in cui custodisce i suoi cani e del cortile circostante. Il deposito prolungato degli escrementi animali può, infatti, provocare esalazioni maleodoranti idonee a recare fastidio agli altri condomini o agli abitanti di un confinante condominio.

  • III Sez. sent. 16459/2013 — Versamento di reflui civili maleodoranti provenienti da stabile condominiale.

Commette il reato chi, consapevolmente, lascia funzionare un impianto fognario difettoso. Tale condotta, infatti, implica una precisa intenzione di provocare disturbo e molestia con implicazioni di natura igienico-sanitaria.

  • III Sez. sent. 6419/2007 — Gettare cicche di sigaretta e altri rifiuti.

E’ colpevole di getto pericoloso di cose l’abitante dello stabile che lancia rifiuti — come cenere e cicche di sigarette o detersivi corrosivi come la candeggina — verso il piano sottostante ove si trova l’appartamento di un’altra condomina.

Stalking condominale…

La giurisprudenza della Cassazione ha esteso, in ambito condominiale, l’ipotesi del delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis c.p. — e più comunemente noto con la locuzione anglosassone “stalking” — ad una serie di comportamenti posti in essere dal condomino — pedinamento, minaccia, apertura della corrispondenza altrui, gettito di polvere e rifiuti sulla terrazza di altri condomini o davanti all’ingresso delle loro abitazioni —finalizzati al compimento di un disegno persecutorio unitario, che si sostanzia nell’attuazione di atti molesti ai danni di più persone.

Qualche caso pratico: uno sguardo alla giurisprudenza.

  • Significativa è statala questione giuridica sottoposta all’attenzione dei magistrati del Tribunale di Padova che, all’esito del primo grado di giudizio, hanno condannato “per stalking”, con sentenza emessa il 23 marzo 2015, un soggetto che era solito minacciare i vicini di casa, proferire bestemmie nei loro confronti e produrre rumori molesti.
  • Vicenda similare ha interessato il Tribunale di Genova che, con sentenza del 24 aprile 2015, ha condannato l’imputato che era solito spiare dalle finestre, suonare musica a tutto volume nel cuore della notte, bussare alle pareti con un bastone, buttare la spazzatura dal balcone e minacciare i vicini.

…le conseguenze per lo stalker possono essere più serie di quanto si possa credere!

La condotta  del “molestatore assillante” che cagiona alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura è sanzionata — come previsto dall’art. 612 bis c.p. — con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

È opportuno evidenziare, inoltre, che l’essersi resi autori di atti persecutori può comportare serie restrizioni personali, anche prima che venga pronunciata una sentenza di condanna.

  • Allontanamento dell’indagato dall’abitazione.

Il G.i.p. di Padova, con ordinanza n. 1222 del 15 febbraio 2013, ha disposto al condomino indagato del reato di cui all’art. 612 bis c.p. — per aver posto in essere una serie di comportamenti persecutori e molesti a danno di tutti i condomini, rivolti essenzialmente ad imporre il proprio stile di vita — di abbandonare il proprio appartamento, applicando nei suoi confronti la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e dai loro familiari.

Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito, inoltre, che l’allontanamento dell’indagato dalla propria abitazione può essere imposta — e senza che ciò possa costituire ostacolo alla sua applicazione — anche quando la misura impedisca all’indagato di frequentare l’abitazione familiare dove risiedono moglie e figli.

In conclusione…

Che la convivenza nel “microcosmo condominiale” possa risultare faticosa e difficile è un dato incontestabile. Tuttavia, ogni qualvolta ci si trova in una situazione critica con i vicini e si intende ottenere una soluzione rapida ed efficace, è il caso di valutare concretamente l’ipotesi di risolvere la controversia in modo extra-processuale, magari sollecitando l’intervento mediatore dell’amministratore di condominio.

Se, però, nonostante le intenzioni conciliative, i rapporti con il vicino non migliorino … beh, allora non resta che rivedersi in Tribunale!

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