Con la sentenza n. 26085, depositata il 13 giugno 2019, tre dipendenti della Provincia di Messina venivano condannati per lesioni colpose per aver cagionato danni gravissimi ad un ciclista che percorreva, a bordo della sua bicicletta, una strada panoramica e, all’uscita da una curva, si imbatteva in alcune transenne non previamente segnalate che erano allocate sul margine destro della carreggiata.
I tre imputati – l’esecutore stradale, il collaboratore professionale stradale e l’istruttore direttivo tecnico – venivano considerati responsabili sulla base delle dichiarazioni delle persone presenti ai fatti e degli operatori di polizia giudiziaria intervenuti, nonché sulla base della documentazione acquisita e dei risultati della perizia.
Le risultanze probatorie dei primi due gradi di giudizio convincevano il giudicante che l’incidente si fosse verificato proprio in corrispondenza delle transenne, in un tratto di strada caratterizzato da un restringimento della carreggiata.
Anche nella ricostruzione della Suprema Corte, l’incidente occorso al ciclista – che, a causa delle transenne, quindi, cadeva a terra riportando gravi lesioni al viso – era stato causato proprio da una situazione di pericolo dovuta alla mancata apposizione di adeguata segnaletica atta ad evidenziare quel restringimento.
Ai tre dipendenti della Provincia di Messina veniva, pertanto, addebitata la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e, in particolare, il non aver evidenziato la specifica situazione di pericolo per la circolazione.
Segnatamente, veniva ritenuta inadeguata e non idonea sia la segnaletica del limite di velocità di 30 km/h – collocata in prossimità delle transenne – che quella del pericolo generico sito a 320 metri o del cartello “lavori” posizionato a circa un chilometro.
Le motivazioni addotte in sentenza sminuivano le argomentazioni della difesa facenti leva sul concetto di insidia.
In definitiva, secondo la Suprema Corte, l’incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte o delle lesioni conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa, non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto.