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Sanzioni penali per chi porta il cellulare in cabina elettorale. La novità del tagliando antifrode.

Carmine Milo No Comments

Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 23 febbraio 2018, ha dettato tempi e modalità delle operazioni di votazione relative alla prossime elezioni di domenica 4 marzo, evidenziando anche le novità ed i rischi principali per gli elettori.

La recente legge di riforma del sistema elettorale di Camera e Senato — legge 3 novembre 2017, n. 165 — ha previsto che ogni scheda sia dotata di un apposito tagliando rimovibile con codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato tagliando antifrode.

L’elettore, dopo aver votato in cabina e dopo aver ripiegato ciascuna scheda, non dovrà inserirla lui stesso nell’urna, ma riconsegnarla al Presidente dell’ufficio di sezione.

Il tagliando antifrode sarà rimosso a cura del Presidente del seggio e conservato dagli uffici elettorali di sezione prima dell’inserimento della scheda nell’urna.

Qualora l’elettore restituirà la scheda priva del tagliando antifrode o con un codice alfanumerico diverso, la scheda sarà annullata e l’elettore non sarà più riammesso a votare.

Per assicurare la libertà e la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali, la legge ha fatto divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Il Presidente dell’ufficio di sezione dovrà invitare l’elettore, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare lo smartphone in suo possesso, che sarà restituito solo dopo l’espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori è prevista la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a 1.000 euro, come richiamato dall’apposito manifesto che l’elettore troverà affisso all’interno del seggio in modo ben visibile.

Nel caso in cui l’elettore venga colto nell’atto di fotografare o registrare immagini dell’espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza, la scheda di voto — anche nel caso in cui sia stata già votata — sarà annullata e l’elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare.

 

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