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Separazione: nessun assegno di mantenimento in caso di nuova convivenza.

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Con la sentenza n. 32871/18, la Suprema Corte di Cassazione respinge il ricorso di una donna nei confronti dell’ex marito stabilendo il principio secondo cui anche in caso di separazione cessa il mantenimento per il coniuge beneficiario che instauri una nuova famiglia di fatto con un’altra persona.

Nella ricostruzione motivazionale operata in sentenza, i Giudici della Prima Sezione, evocando la metamorfosi dell’assetto giurisprudenziale relativo all’assegno divorzile, richiamano il principio di diritto secondo cui la instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire definitivamente meno il presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso.

Secondo la Corte, pertanto, non solo nel caso in cui i due coniugi risultino divorziati ma anche in caso di separazione legale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento opera una rottura tra il preesistente tenore di vita ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale.

In definitiva, la Corte ritiene che la causa estintiva prevista dalla legge divorzile vada letta estensivamente ricomprendendo in essa non solo il caso di “nuove nozze” ma anche quello della formazione di una famiglia di fatto, per quanto nata da una relazione non formalizzata, ma pur sempre tutelata nel nostro ordinamento sul piano costituzionale.

Il nuovo orientamento si basa sull’affermazione del principio della autoresponsabilità, inteso quale compimento di una scelta consapevole che dà luogo ad una unione personale stabile che comporta, di conseguenza, l’esclusione di ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale può confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.

Ne deriva, quindi, che la convivenza stabile e continuativa intrapresa con altra persona è suscettibile di comportare la cessazione o la interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro ex, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi more uxorio siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare.

In conclusione, giova rimarcare che il nuovo quadro giurisprudenziale fa salva, però, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.

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