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Tag Archives: diritto e attualità

Edilizia libera. Gazebo e pergolati senza permesso: facciamo il punto!

Carmine Milo No Comments

Dal novembre 2016 è in atto un’azione governativa di semplificazione, volta a riformare a livello nazionale i regimi amministrativi delle pratiche edilizie.

Il glossario unico per l’edilizia libera — allegato al Decreto legislativo n. 222 del 2016 e redatto proprio in quest’ottica — contiene l’elencazione degli interventi per i quali non sono richiesti i permessi a costruire, Cila o Scia e che, pertanto, possono essere eseguiti senza alcun titolo abitativo.

Il legislatore nazionale, dopo quindici mesi dal primordiale provvedimento, non ha, però, ancora provveduto, nonostante la delicatezza del settore, ad ultimare l’iter normativo.

Solo a seguito della Conferenza unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, intanto, è stata raggiunta l’intesa su una parte del glossario, proprio quella contenente l’elenco degli interventi di edilizia realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni.

L’auspicio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione è che nei prossimi mesi si proceda al completamento del glossario unico, con la specifica previsione delle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire.

Lo stralcio di glossario appena approvato — che dovrà essere pubblicato in G.U. per entrare in vigore — riveste, indiscutibilmente, notevole importanza per il settore edilizio, dal momento che, specificando il regime giuridico dell’attività edilizia libera e prevedendo un elenco delle opere realizzabili, riduce in modo significativo il contenzioso e l’incertezza normativa.

Sono attività di edilizia libera la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci, la sostituzione di inferriate, parapetti e ringhiere, la riparazione e la sostituzione dei manti di copertura — nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e materiche — il rinnovamento o la messa a norma degli impianti elettrici, di distribuzione del gas, igienico-sanitari, di illuminazione esterna.

Con il Decreto del 2016, il passaggio dal regime di comunicazione a quello di edilizia libera è avvenuto anche per i pannelli solari e fotovoltaici a servizio di edifici al di fuori dei centri storici, per gli arredi da giardino — barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere e panche — fino ad inglobare gazebo e pergolati, opere che devono essere contingenti e temporanee, di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo.

In attesa di nuovi sviluppi, si consiglia cautela … pur potendo essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, le opere “libere” devono essere poste in essere nel rispetto delle prescrizioni locali e delle normative di settore!

Sanzioni penali per chi porta il cellulare in cabina elettorale. La novità del tagliando antifrode.

Carmine Milo No Comments

Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 23 febbraio 2018, ha dettato tempi e modalità delle operazioni di votazione relative alla prossime elezioni di domenica 4 marzo, evidenziando anche le novità ed i rischi principali per gli elettori.

La recente legge di riforma del sistema elettorale di Camera e Senato — legge 3 novembre 2017, n. 165 — ha previsto che ogni scheda sia dotata di un apposito tagliando rimovibile con codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato tagliando antifrode.

L’elettore, dopo aver votato in cabina e dopo aver ripiegato ciascuna scheda, non dovrà inserirla lui stesso nell’urna, ma riconsegnarla al Presidente dell’ufficio di sezione.

Il tagliando antifrode sarà rimosso a cura del Presidente del seggio e conservato dagli uffici elettorali di sezione prima dell’inserimento della scheda nell’urna.

Qualora l’elettore restituirà la scheda priva del tagliando antifrode o con un codice alfanumerico diverso, la scheda sarà annullata e l’elettore non sarà più riammesso a votare.

Per assicurare la libertà e la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali, la legge ha fatto divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Il Presidente dell’ufficio di sezione dovrà invitare l’elettore, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare lo smartphone in suo possesso, che sarà restituito solo dopo l’espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori è prevista la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a 1.000 euro, come richiamato dall’apposito manifesto che l’elettore troverà affisso all’interno del seggio in modo ben visibile.

Nel caso in cui l’elettore venga colto nell’atto di fotografare o registrare immagini dell’espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza, la scheda di voto — anche nel caso in cui sia stata già votata — sarà annullata e l’elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare.

 

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