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Recupero crediti stragiudiziale e prassi distorte: chi ha parlato di “stalking bancario”?   

Recupero crediti stragiudiziale e prassi distorte: chi ha parlato di “stalking bancario”?   

Carmine Milo No Comment

Si è creditori? Ecco cosa fare per recuperare il proprio credito!

Quando si vanta un credito, ma non si riesce a recuperarlo perché il debitore si rifiuta di pagare o non adempie per comprovata difficoltà economica, è possibile evitare di impegnarsi personalmente del processo di recupero della somma di denaro, rivolgendosi ad una società di recupero crediti oppure ad un avvocato specializzato in materia, soggetti che tratteranno direttamente con l’insolvente.

Prima di condurre il debitore davanti al giudice, considerati anche i tempi lunghi dei processi civili, è sempre opportuno o, quantomeno, consigliabile, tentare un approccio “amichevole”, al fine di ottenere, in tempi più rapidi, anche solo una parte — si spera la maggior parte — della somma a cui si ha diritto.

Le società di recupero e gli avvocati a cui ci si rivolge conoscono molto bene questa logica ed è per questo motivo che tenteranno, sin da subito, di far rientrare il credito in via stragiudiziale.

Il primo passo che i professionisti del recupero crediti muoveranno è quello di prendere contatti con il debitore per comprenderne le intenzioni e cercare una soluzione condivisa del problema.

L’approccio del professionista con il debitore potrà avvenire attraverso solleciti telefonici o per via epistolare, con l’invio di una lettera di “messa in mora”, atto, quest’ultimo, con cui si contesta ufficialmente il mancato pagamento e con il quale si fissa un termine — mai inferiore a quindici giorni — per l’adempimento, scaduto il quale, la somma dovuta inizierà a maturare interessi.

A tale comunicazione si accompagna, inoltre, l’avvertimento che, in caso di persistente inadempienza, verrà valutato il ricorso alla fase giudiziaria.

Se il debitore persiste nel non pagare, l’agenzia di recupero può proporre un incontro con “Agenti per la tutela del credito”, che si recheranno direttamente al domicilio del debitore per prospettare un piano di rientro del debito, anche rateizzato.

Prima di citare il debitore dinanzi al giudice, l’ultimo tentativo conciliativo è l’invio — tramite raccomandata con avviso di ricevimento — di una diffida ad adempiere, con cui informare l’insolvente che, alla scadenza di un ulteriore termine scelto arbitrariamente dal creditore, si procederà per vie legali.

 

Si è insolventi? Ecco come devono comportarsi le agenzie di recupero crediti!

In un periodo di grave crisi economica, l’indebitamento con società di servizi, finanziarie, banche è divenuto fenomeno sempre più frequente.

È doveroso, pertanto, che il procedimento di recupero crediti venga svolto correttamente e senza abusi commessi in danno di singoli soggetti o famiglie in momentanea difficoltà economica.

L’agenzia di recupero — come anticipato — entra in contatto con i debitori principalmente attraverso i solleciti telefonici.

Le associazioni dei consumatori individuano — tra le 8.30 del mattino e le 21.30 della sera — le fasce orarie in cui è consentito telefonare al soggetto insolvente. L’operatore deve sempre rendere noto il nome della società che rappresenta, la persona o l’ente per cui sollecita il pagamento e indicare il debito non saldato.

É contrario ad ogni regola di correttezza intimorire il debitore con informazioni false o minacce, oppure violarne il diritto alla riservatezza fornendo a terze persone, compresi i suoi familiari, informazioni relative alla sua situazione debitoria.

Prassi particolarmente diffusa tra le società di recupero crediti è quella di inviare direttamente al domicilio del debitore — ma sempre nel rispetto della privacy e della dignità della persona insolvente — i cosiddetti procuratori stragiudiziali (o “agenti per la tutela del credito”).

È opportuno chiarire che questi agenti del recupero non sono né pubblici ufficiali, né ufficiali giudiziari, ma semplicemente dei professionisti delegati dalle agenzie private alle operazioni di recupero del credito.

Il debitore, pertanto, può rifiutarsi di riceverli e di interloquire con loro, non avendo nessun obbligo al riguardo.

Chi ha parlato di “stalking bancario”?

I rappresentanti di alcune agenzie di recupero, per lucrare una provvigione più consistente sulla somma recuperata, attuano non di rado strategie pressanti e aggressive nei confronti dei debitori: telefonate insistenti durante il giorno, tutti i giorni, anche nei festivi e a tarda sera; intimazioni di iniziative legali sproporzionate, quali la minaccia di fallimento, di pignoramento dello stipendio o di vendita immediata all’asta dell’abitazione.

Tali pratiche, scorrette e insidiose, hanno progressivamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, in considerazione del fatto che si legano strettamente al tragico fenomeno dei suicidi per indebitamento — dal 2012 se ne sono registrati circa 700, di cui 80 nel primo semestre del 2016!

Si tratta di dati che hanno sollecitato riflessioni e soluzioni governative, inducendo la classe politica ad introdurre in Parlamento un dibattito sulla equiparabilità delle prassi eccessivamente aggressive o persecutorie poste in essere nell’iter di recupero crediti, con le condotte punite dalla legge come “stalking” (art. 612 bis c.p.).

Nella relazione alla proposta di legge, il partito promotore ha posto l’accento sulla circostanza che una richiesta reiterata con insistenza ed in modo invasivo può giungere a configurarsi come un’azione persecutoria violenta a carico del debitore che ne diventa vittima, venendo posto, quest’ultimo, in una condizione di grave stress psicofisico, di oppressione, debolezza e impotenza. Simili stati emotivi possono compromettere il normale svolgimento della vita quotidiana, tanto che il debitore può essere indotto a forti cedimenti emotivi, gesti di autolesionismo e, in casi estremi, al suicidio.

Preso atto di questa tragica realtà, il Parlamento dovrà interrogarsi e decidere sull’esigenza di introdurre, nel sistema penale italiano, un’aggravante del delitto di stalking che preveda un aumento di pena nel caso in cui gli atti persecutori siano commessi da istituti bancari, società finanziarie, filiali di recupero credito o qualsiasi altro soggetto giuridico.

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