Con ordinanza n. 13400, depositata il 17 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una mamma che, contrariamente a specifiche pattuizioni, non consentiva all’altro genitore di vedere il figlio.
Nello specifico, il padre, in due anni e otto mesi, incontrava il figlio solo tre volte, nonostante gli accordi intervenuti tra i genitori che prevedevano una più ampia frequentazione.
I comportamenti ostativi contestati alla ricorrente conducevano alla condanna di un risarcimento in favore del figlio con l’intenzione di censurare proprio la mancata frequentazione tra il padre e il figlio e il ruolo svolto dalla madre.
Segnatamente, già la Corte d’Appello, riformando la decisione del Giudice di primo grado, aveva ampliato le modalità di incontro del padre con il minore, condannando la madre a risarcire ben cinquemila euro al figlio per i danni a lui provocati, in forza dell’art. 709-ter, secondo comma, n. 2, c.p.c., per lesione del diritto alla bigenitorialità a causa del clima di conflittualità esistente tra i coniugi a seguito della separazione.
La madre, ritenendo ingiusto il risarcimento, ricorreva in Cassazione adducendo che era volontà del figlio quella di non voler vedere il genitore o di pretendere la presenza della stessa madre ad ogni incontro con il padre.
Nel considerare infondate le doglianze della ricorrente, la Suprema Corte ha ritenuto comprovato l’atteggiamento ostruzionistico della madre e il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonché il disagio, le sofferenze e i conflitti derivati al minore dall’atteggiamento della madre.
Occorre rimarcare, altresì, che la Corte ha riconosciuto al giudice la facoltà di applicare le misure previste dall’art. 709-ter c.p.c. nei confronti del genitore resosi gravemente inadempiente o responsabile di atti idonei ad arrecare pregiudizio al minore oppure ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento.
Secondo i giudici di legittimità, la donna, con il proprio comportamento, ha leso il diritto del figlio ad avere rapporti con entrambi i genitori.
In definitiva, secondo la ricostruzione motivazionale addotta dalla Suprema Corte nell’ordinanza, il genitore che, con atteggiamento ostruzionistico, impedisce all’altro di vedere il figlio, nonostante gli accordi intervenuti prevedano una maggiore frequentazione, incorre inevitabilmente nella condanna al risarcimento del figlio proprio per aver leso il suo diritto alla presenza di entrambi i genitori nella sua vita.