La Suprema Corte ancora una volta interviene a tutela dei nonni, ribadendo il diritto ad instaurare e mantenere una relazione affettiva con i propri nipoti, nonché pronunciandosi sulla possibilità dell’incontro nonno-nipote anche in assenza del genitore del bambino.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 6658/2025, depositata il 13 marzo 2025, si è pronunciata ritenendo ammissibile uno dei motivi posti a fondamento del ricorso avanzato dai nonni paterni di G.E.M., con il quale si denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 317 bis c.p., per aver la decisione dei giudici di merito precluso loro la possibilità, quali ascendenti, di intrattenere rapporti diretti e personali significativi con il minore senza dover condividere tale lasso temporale esclusivamente allorquando il minore si trovi con il genitore.
A giudizio della Corte territoriale, infatti, nell’esplicazione del diritto riconosciuto ai nonni, all’incontro con il nipote avrebbe dovuto comunque presenziare il genitore. Segnatamente, la Corte di appello aveva ritenuto funzionale all’interesse del minore la frequentazione con i nonni, ma, nonostante la grave ed accertata conflittualità tra le parti e la distanza geografica delle rispettive residenze — a seguito dell’allontanamento del padre dalla casa familiare, sita in Liguria, e del suo trasferimento a Bari, presso i genitori — non aveva stabilito in modo chiaro la possibilità di incontro, di persona o mezzo apparati elettronici, tra nonni paterni e nipote.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato ed accolto il primo motivo di ricorso avanzato dai nonni paterni, sottolineando, però, anche in tale occasione, che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317 bis c.c., coerentemente con l’interpretazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, non ha valore assoluto e incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira « l’esclusivo interesse del minore », inteso come un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote.
Sul punto, nel corso degli ultimi anni, si sono susseguite molteplici pronunce di merito e di legittimità che hanno coadiuvato a delineare i confini del diritto degli ascendenti, fino ad identificare tale diritto come pieno soltanto qualora il coinvolgimento dei nonni nella crescita del minore si sostanzi proprio in un fruttuoso progetto educativo, idoneo ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità dei nipoti.
In realtà, il diritto degli ascendenti a frequentare i nipoti minorenni presuppone, per l’appunto, « una relazione positiva, gratificante e soddisfacente » per cui l’Autorità giudiziaria deve accertare il preciso vantaggio derivante loro dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (v., sul punto, Cass. n. 2881/2023).
In tale prospettiva, l’esigenza di una regolamentazione chiara ed equilibrata della frequentazione con gli ascendenti, focalizzata sul superiore interesse del minore alla ricorrenza dei presupposti, è maggiormente avvertita laddove la situazione familiare sia connotata da una grave conflittualità, tale da impedire una gestione degli incontri attuata concordemente in autonomia da parte dei genitori, pur separati o divorziati, e dove si realizzino condizioni geografiche che tendenzialmente rendono più complesso l’incontro di persona.