Il 6 aprile 2018 è entrata in vigore la riforma penale che ha previsto l’introduzione di alcuni nuovi reati, tra cui quello relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di divorzio.
Con il decreto legislativo n. 21 del 2018, infatti, il legislatore ha introdotto nel codice penale l’articolo 570 bis, prevedendo una specifica fattispecie di reato per il coniuge « che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli ».
La nuova previsione è intervenuta per riordinare la disciplina nazionale che, sul punto, mostrava evidenti carenze sistematiche.
La fattispecie prevista dall’articolo 570 bis c.p., infatti, ha sostituito ed abrogato l’art.12 sexies della legge n. 898/1970 sul divorzio — secondo cui al coniuge che si sottraeva all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto si applicavano le pene previste dall’art. 570 c.p. — e l’art. 3 della legge n. 54/2006 che, a sua volta, in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, prevedeva l’applicabilità dell’art.12 sexies nel caso di violazione degli obblighi di natura economica.
In conseguenza di tale abrogazione, nel pieno rispetto dello spirito della “riserva di codice”, il recente decreto legislativo ha, pertanto, trasposto entrambe le fattispecie incriminatrici nella nuova norma codicistica (art. 570 bis), la quale, uniformandosi alle sanzioni già sancite dall’art. 570 c.p., ha previsto la pena della multa da 103 a 1.032 euro e della reclusione in carcere sino ad un anno.
Con l’intervento riformatore, stante la dibattuta questione, si attendeva una posizione definitiva da parte del legislatore relativamente ai genitori non sposati.
Sul punto, nonostante una recente pronuncia contraria della Cassazione, è prevalente l’orientamento negativo della giurisprudenza che non fa rientrare nella nuova fattispecie penale l’omesso versamento dell’assegno da parte del genitore non sposato, che sarà sanzionato solo da un punto di vista civilistico.
La nuova norma, per come è formulata, comporta, infatti, l’applicabilità della sanzione penale, con riguardo ai figli maggiorenni, solo se i genitori sono divorziati, escludendo la rilevanza penale dell’omesso versamento dell’assegno per i genitori che non hanno mai contratto matrimonio.
Nonostante l’opportuna occasione per sgomberare il campo da ogni equivoco, il legislatore del 2018, con l’utilizzo del termine “coniuge”, non ha risolto le evidenti lacune sistematiche sulle quali dovrà intervenire inevitabilmente la giurisprudenza di legittimità per fare chiarezza.